Art. 32.
                           (Trasferimenti)

  L'Amministrazione da' periodicamente notizia nel proprio bollettino
ufficiale delle, sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per
esigenze di servizio.
  I  trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere
disposti  a  domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di
servizio.
  Nel  disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto,
oltre  che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia,
di  eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli,
nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate.
  Il  trasferimento  da  una ad altra sede puo' essere disposto anche
quando  la  permanenza  dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio
dell'ufficio.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  competente  a  decidere  su
eventuali    ricorsi    prodotti   dall'impiegato   in   materia   di
trasferimento.