Art. 34.
            (Diritti derivanti da invenzione industriale)

  I    diritti    derivanti    dall'invenzione    industriale   fatta
nell'esecuzione  del rapporto d'impiego, in cui l'attivita' inventiva
e'  prevista  come  oggetto  del  rapporto ed a tale scopo retribuita
appartengono  allo  Stato salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
  Se  non  e'  prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un
equo  premio,  per  la  determinazione del quale si tiene conto della
importanza dell'invenzione.
  Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e
si  tratti  di  invenzione  industriale  che  rientra  nel  campo  di
attivita'   dell'amministrazione   a   cui  e'  addetto  l'inventore,
l'amministrazione  stessa  ha  il  diritto  di  prelazione  per l'uso
esclusivo  o  non  esclusivo  dell'invenzione  o  per  l'acquisto del
brevetto  nonche'  per  la  facolta' di chiedere od acquistare per la
medesima  invenzione  brevetti  all'estero,  verso corresponsione del
canone  o  del  prezzo,  da  fissarsi  con  deduzione  di  una  somma
corrispondente  agli  aiuti  che  l'inventore abbia comunque ricevuti
dall'amministrazione per pervenire all'invenzione.
  L'amministrazione  puo'  esercitare  il diritto di prelazione entro
tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
  I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono
di  diritto  ove  non  venga  integralmente  pagato  alla scadenza il
corrispettivo dovuto.
  Il  premio,  il  canone  od  il prezzo e le rispettive modalita' di
corresponsione sono stabilite con decreto del ministro competente.
  Agli  effetti  dei  commi  precedenti  si  considera  fatta durante
l'esecuzione  del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la
quale  sia  stato  chiesto  il  brevetto  entro  un  anno  da  quando
l'inventore  ha lasciato l'amministrazione nel cui campo di attivita'
l'invenzione stessa rientra.