Art. 35.
                        (Riposo settimanale)

  L'impiegato  ha  diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di
regola,  deve  coincidere con la domenica e non presta servizio negli
altri giorni riconosciuti festivi.
  Qualora   per   esigenze   dell'amministrazione  l'impiegato  debba
prestare  servizio  in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto
di  astenersi  dal  lavoro  in  un  altro  giorno  feriale  stabilito
dall'amministrazione.
  Per  i  servizi  speciali l'amministrazione puo' disporre che siano
eseguiti  turni  di  servizio  anche nei giorni festivi diversi dalla
domenica,  salvo  il diritto dell'impiegato ai compensi stabiliti per
il lavoro straordinario nella misura prevista, per i giorni festivi.