Art. 36.
                         (Congedo ordinario)

  L'impiegato  ha  diritto,  in  ogni anno di servizio, ad un congedo
ordinario  retribuito  di  un  mese  da  usufruire in un solo periodo
continuativo,  compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo'
chiedere  di  distribuire  il congedo in periodi di minore durata che
non eccedano nel complesso la durata di un mese.
  Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
  L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
  Il  godimento  del  congedo  entro  l'anno  puo'  essere rinviato o
interrotto   per  eccezionali  esigenze  di  servizio;  in  tal  caso
l'impiegato  ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre
dell'anno successivo.