Art. 37.
                       (Congedo straordinario)

  All'impiegato,  oltre il congedo ordinario, possono essere concessi
per gravi motivi congedi straordinari.
  Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto quando l'impiegato
debba  contrarre  matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di
mutilato  o  invalido  di guerra o per servizio, debba attendere alle
cure  richieste  dallo  stato  di invalidita'. Nel caso di matrimonio
l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
  In   ogni   caso   il   congedo  straordinario  non  puo'  superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
  Il  congedo  straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto
del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti
particolari delle singole amministrazioni.