Art. 40.
             (Trattamento economico durante il congedo)

  Durante  il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di
congedo  straordinario  spettano  all'impiegato  tutti  gli  assegni,
escluse  le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di
  congedo  straordinario  gli  assegni  predetti  sono  ridotti di un
  quinto.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono
corrisposti   lo  stipendio  e  gli  assegni  personali  di  cui  sia
provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di
famiglia   su   quelli   che  risultano  dovuti  dall'amministrazione
militare.
  I  periodi  di  congedo  straordinario sono utili a tutti gli altri
effetti.