Art. 41.
         (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)

  All'impiegata  che  si  trovi in stato di gravidanza o puerperio si
applicano  le  norme  per  la tutela delle lavoratrici madri; essa ha
diritto  al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per
servizi  e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario.
  Per  i  periodi  anteriore  e  successivo al parto in cui, ai sensi
delle  norme  richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto
di  astenersi  dal lavoro, essa considerata in, congedo straordinario
per maternita'.
  Alle   ipotesi  previste  nel  presente  articolo,  si  applica  la
disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.