Art. 14.

  Nel  primo  quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge
le  persone  assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la
pensione  di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue
contributi  settimanali  e  possano dimostrare di aver lavorato nella
piccola  pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti
alla presentazione della domanda di pensione.