Art. 15.

  Le  persone  assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata
in   vigore   della   presente   legge   hanno   superato  l'eta'  di
quarantacinque  anni  e non quella di sessanta, possono riscattare il
periodo  scoperto  di  contribuzione,  a partire dal quarantaseiesimo
anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per
l'invalidita'  e  la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato
il  mestiere  di  pescatore durante il periodo per il quale intendono
avvalersi della facolta' di riscatto.