Art. 15. Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facolta' di riscatto.