Art. 16. Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia.