Art. 16.

  Le  persone  di  cui  all'art. 1 che alla data di entrata in vigore
della  presente  legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono
chiedere  la  liquidazione  della  pensione di vecchiaia, all'atto di
entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di
essere  stati  pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti
al  compimento  del  sessantesimo  anno  di  eta',  versando  il solo
contributo  assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita'
e la vecchiaia.