Art. 18. Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validita' dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.