Art. 18.

  Le  Commissioni  provinciali  e  compartimentali di cui all'art. 3,
ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e
conseguentemente  a  decidere  sulla  validita'  dei documenti che ai
sensi  dei  precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a
presentare  per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali
pescatori di mestiere.