Art. 19. 
 
  La presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                  ZOLI - GUI - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA