Art. 21. 
 
  Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva
di cui all'art. 3,  qualora  abbiano  cessato  di  prestare  servizio
presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreche': 
    1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione  e  abbiano
compiuto l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne; 
    2) possano far valere almeno 5  anni  di  contribuzione  e  siano
riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del  regio  decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  nella  legge
foglio 1939, n. 1272, purche' la invalidita'  si  sia  verificata  in
costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della
contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata  presentata
entro un anno dalla cessazione del  servizio  o  dalla  data  cui  si
riferisce l'ultimo contributo versato. 
  La pensione per invalidita' e' dovuta qualunque sia il  periodo  di
contribuzione quando la invalidita' stessa e' derivata  da  causa  di
servizio. 
  Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50°  anno
di eta' non hanno diritto al trattamento integrativo  di  pensione  a
carico del Fondo stesso, ma, in  sostituzione  di  detto  trattamento
hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonche'  alla
pensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti
requisiti.