Art. 22.

  L'invalidita'  si  considera dipendente da causa di servizio quando
il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
  L'accertamento  dell'invalidita'  e  della  eventuale dipendenza di
essa  da  causa  di  servizio  e' effettuato dallo Istituto nazionale
della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto
e'  demandato,  in  via amministrativa, ad un Collegio di tre medici,
due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra
i  primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in
cui l'iscritto ha la sua residenza.
  La decisione del Collegio medico e' definitiva.