Art. 23.

  All'iscritto  che  si trovi nelle condizioni previste nello art. 21
spetta   una   pensione   annua   complessiva  d'importo  pari  a  un
trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese
di  servizio  ragguagliata  ad  anno,  per  quanti  sono  gli anni di
contribuzione  al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si
computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.
  La  retribuzione  utile  ai  fini  del calcolo della pensione annua
complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare
superiore  alla  media  delle  retribuzioni  percepite  dall'iscritto
nell'ultimo  triennio  di  servizio,  maggiorata del 15 per cento. Ai
soli  fini  del  raffronto  non  si  computano  nelle retribuzioni le
variazioni  intervenute  nelle  stesse  per effetto di variazioni nel
costo  della  vita,  ai  sensi  degli  accordi  sindacali sulla scala
mobile.
  Agli  effetti  dei  precedenti  comma,  per retribuzione si intende
quella  stabilita  dai contratti collettivi di categoria sulla, quale
sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1),
dell'art.   13   della  presente  legge.  In  mancanza  di  contratto
collettivo,  per  retribuzione si intende quella sulla quale e' stato
versato il contributo.
  Le  somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai
mesi  notificatori  a  titolo di partecipazione ai diritti di tariffa
per  atti  esecutivi  e di compenso per atti notificati si computano,
esclusa  la  quota  parte  corrisposta  a  titolo  di  rimborso spese
nell'importo  medio  annuo  percepito  nell'ultimo  triennio. Analogo
criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai
collettori   preposti   alle   gestioni   esattoriali   a  titolo  di
partecipazione ai diritti di tariffa.
  Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del
servizio   risulti   superiore   a  quella  stabilita  dai  contratti
collettivi   di   categoria   per  effetto  di  contratti  di  lavoro
individuali   o  di  concessioni  ad  personam,  la  parte  di  detta
retribuzione  eccedente  quella  prevista  dai  predetti contratti di
categoria  e  sulla  quale siano stati versati i contributi dovuti si
computa   per  un  importo  corrispondente  alla  media  annua  delle
eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potra'
essere  superiore  all'eccedenza  fruita dall'iscritto all'atto della
cessazione   dal   servizio  e,  comunque,  al  10  per  cento  della
retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.