Art. 24. La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, numero 218. Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto - possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva e' aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato sul una base non inferiore ai 20 anni. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non puo' in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione ne' risultare minore della meta' della medesima. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo non puo' essere comunque inferiore a L. 156.000 annue. La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge e' corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festivita' natalizie. La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilita' di pensione relativa al mese di dicembre.