Art. 24. 
 
  La pensione annua complessiva determinata a  norma  del  precedente
articolo   comprende   la   pensione   annua    dovuta    a    carico
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e  i
superstiti in  relazione  ai  contributi  versati  nell'assicurazione
medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo
importo ai sensi dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, numero 218. 
  Qualora la  pensione  annua  complessiva  liquidata  ai  sensi  del
precedente articolo non raggiunga la misura massima  di  trentacinque
trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e  l'iscritto  -
possa  far  valere  nell'assicurazione  obbligatoria  versamenti   di
contributi per rapporti di lavoro diversi  da  quello  esattoriale  o
versamenti volontari relativi a  periodi  per  i  quali  non  risulti
effettuata  alcuna  contribuzione  al  Fondo,  la  predetta  pensione
complessiva e' aumentata di una somma pari all'ammontare della  quota
di  pensione   dell'assicurazione   obbligatoria   corispondente   ai
versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di
trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione. 
  Qualora la pensione  calcolata  a  norma  del  precedente  articolo
risulti   d'importo   inferiore    all'ammontare    della    pensione
dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del  presente
articolo,  spetta  all'iscritto  una  pensione   d'importo   pari   a
quest'ultima. 
  In caso di  liquidazione  della  pensione  per  invalidita',  fermo
restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli  anni  di
contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua  complessiva,
vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai
12.  Per  periodi  di  contribuzione  superiori,  il  computo   viene
effettuato sul una base non inferiore ai 20 anni. 
  Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio,  gli  anni  di
contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua  complessiva,
sono aumentati del 50 per cento. La pensione non puo'  in  ogni  caso
eccedere la misura massima di trentacinque  trentacinquesimi  del  63
per cento della retribuzione ne' risultare minore della  meta'  della
medesima. 
  La pensione  annua  complessiva  spettante  all'iscritto  ai  sensi
dell'art. 23  e  del  presente  articolo  non  puo'  essere  comunque
inferiore a L. 156.000 annue. 
  La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo  ai  sensi  della
presente legge e' corrisposta in  ogni  caso  dal  Fondo  stesso,  in
tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festivita' natalizie. 
  La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la
mensilita' di pensione relativa al mese di dicembre.