Art. 26.

  Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo
incarichi  permanenti,  prestano  servizio  intermittente, il calcolo
della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene
effettuato determinando:
    a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in
numero  pari  al  quoziente  che si ottiene dividendo il totale delle
giornate  di  lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al
Fondo per 312;
    b)  la  retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante
ragguaglio  ad  anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il
servizio fosse stato prestato nei l'intero mese.