Art. 28. 
 
  L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia  gia'  titolare
della   pensione   di   invalidita'   a   carico   dell'assicurazione
obbligatoria  per  la  invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,
conserva detta pensione e puo' ottenere il  trattamento  di  pensione
previsto dalla presente legge,  concorrendo  i  requisiti  da  questa
richiesti, soltanto per eventi  che  si  verifichino  successivamente
all'iscrizione al Fondo.