Art. 28. L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia gia' titolare della pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e puo' ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.