Art. 29. 
 
  All'iscritto che cessa dal  servizio  a  seguito  di  licenziamento
disciplinare non spetta il  trattamento  integrativo  di  pensione  a
carico del Fondo. 
  L'iscritto  ha  diritto  al  rimborso   dell'intero   importo   dei
contributi da lui versati  al  Fondo,  a  qualsiasi  titolo,  per  il
trattamento integrativo di pensione ai sensi  dello  art.  10,  primo
comma, punto 1), senza corresponsione di interessi. 
  Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione  dal  servizio
per licenziamento disciplinare abbia gia'  maturato  i  requisiti  di
contribuzione e di eta' di cui al primo comma,  punto  1),  dell'art.
21, per la pensione di vecchiaia e' concesso il suddetto  trattamento
integrativo di pensione a carico del Fondo.