Art. 31.

  La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno
del  mese  successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti
previsti dall'art. 21.
  La  pensione  annua complessiva per l'invalidita' decorre dal primo
giorno  del mese successivo a quello di presentazione della domanda o
di  cessazione  dal servizio, ove questa sia posteriore alla, data di
presentazione della domanda.
  L'iscritto   decade   dal  diritto  alla  pensione  complessiva  di
invalidita',  qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data
di   ricezione   della   comunicazione   del   riconoscimento   della
invalidita'.