Art. 32. 
 
  L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze
di esattorie o  ricevitorie  delle  imposte  dirette  prima  di  aver
raggiunto il requisito minimo di contribuzione  per  la  pensione  di
vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non  possa
avvalersi  della  facolta'  della  prosecuzione  volontaria  di   cui
all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti  volontari
prima di aver  raggiunto  il  predetto  requisito  di  contribuzione,
conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data
cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione
al Fondo con i relativi diritti, sempreche' non eserciti la  facolta'
di cui al comma successivo. 
  L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette puo' chiedere il
pagamento, per una volta tanto, di una somma pari  al  75  per  cento
dell'importo dei contributi versati  al  Fondo  ai  sensi  del  primo
comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi. 
  Il pagamento della predetta somma non puo' essere chiesto prima che
sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di  lavoro
ovvero dalla data cui si  riferisce  l'ultimo  contributo  volontario
versato e non oltre un quinquennio dalle date predette. 
  Trascorso tale termine, l'importo dei contributi e' trasferito  nei
ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati)
con riferimento alla data  di  effettivo  versamento  dei  contributi
stessi al Fondo. 
  In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o  ricevitorie
delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il  pagamento  della
somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto  di  ottenere
il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui  essa
era al momento della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  o  della
cessazione  della  eventuale  contribuzione  volontaria,  purche'  ne
faccia  domanda  entro  il  termine  perentorio  di  un  anno   dalla
riassunzione e provveda  contemporaneamente  a  restituire  l'importo
della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio  del  5,50
per cento in ragione  di  anno.  Qualora  i  contributi  siano  stati
trasferiti nei ruoli dell'assicurazione  facoltativa,  essi  verranno
versati al Fondo, sempreche' non abbiano  dato  luogo  a  prestazioni
nell'assicurazione stessa. Non e' consentito il riscatto del  periodo
intermedio.