Art. 33. 
 
  I contributi di cui  al  primo  comma,  punto  1)  dello  art.  10,
relativi al  trattamento  integrativo  di  pensione,  versati  per  i
dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 50°
anno di eta', vengono destinati  a  capitalizzazione  finanziaria  al
saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. 
  Il  capitale  corrispondente  e'  pagato  all'iscritto  o  ai  suoi
superstiti aventi diritto a termini dell'art. 2122 del Codice civile,
in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione
dal servizio.