Art. 18. 
 
  Nelle miniere o nelle cave  di  cui  all'art.  10,  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, deve  essere  costituito
un servizio o ufficio di sicurezza aziendale, dipendente direttamente
dal direttore ed avente per compito lo studio e la elaborazione delle
misure  di  sicurezza,  che  la  direzione  intende  disporre  ed  il
controllo della retta applicazione di quelle gia' disposte.