Art. 18. Nelle miniere o nelle cave di cui all'art. 10, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere costituito un servizio o ufficio di sicurezza aziendale, dipendente direttamente dal direttore ed avente per compito lo studio e la elaborazione delle misure di sicurezza, che la direzione intende disporre ed il controllo della retta applicazione di quelle gia' disposte.