Art. 17.

Disposizioni  per  la  sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e
                garanzie di continuita' di esercizio

  1.  Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto
delle  norme  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n.
128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
886/79,  e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonche' nel rispetto
delle  norme  di  cui  al decreto legislativo n. 624/96, e al decreto
legislativo  n.  626/94,  e  successive  loro  modificazioni,  e  nel
rispetto   di   ogni   altra   prescrizione   imposta   dalle   altre
amministrazioni  dello  Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze.
  2.  Le  funzioni  amministrative  e  di vigilanza sull'applicazione
delle norme di cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.
  3.   Quando   sia   richiesto   il  rilascio  di  autorizzazioni  o
certificazioni  previste  dalla  normativa vigente, il titolare della
concessione  ha  l'obbligo  di  agevolare  gli eventuali accertamenti
dell'UNMIG competente.
  4.   Nel   caso   di  evento  non  dipendente  dalla  volonta'  del
concessionario  che  provochi  interruzioni o modifiche significative
allo   svolgimento   dei  lavori  di  stoccaggio,  deve  essere  data
comunicazione tempestiva all'UNMIG competente.
  5.  L'UNMIG  competente,  conclusa  positivamente  l'istruttoria da
parte    dell'amministrazione,   nelle   more   dell'emanazione   del
provvedimento  di  approvazione  del  nuovo  programma  lavori  o  di
proroga,   puo'   autorizzare  le  operazioni  relative  a  modifiche
significative   dei   programmi   di  lavoro,  nonche'  le  eventuali
operazioni  in  corso  all'atto  della  scadenza non definitiva della
concessione.
  6.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al  comma  5  il
concessionario  puo'  avvalersi  dell'opera di imprese specializzate,
dandone  comunicazione  all'UNMIG  competente  prima  dell'inizio dei
lavori.   Il  concessionario  e'  responsabile  nei  confronti  della
pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.