Art. 17.
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e
garanzie di continuita' di esercizio
1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto
delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
886/79, e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonche' nel rispetto
delle norme di cui al decreto legislativo n. 624/96, e al decreto
legislativo n. 626/94, e successive loro modificazioni, e nel
rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre
amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sull'applicazione
delle norme di cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.
3. Quando sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o
certificazioni previste dalla normativa vigente, il titolare della
concessione ha l'obbligo di agevolare gli eventuali accertamenti
dell'UNMIG competente.
4. Nel caso di evento non dipendente dalla volonta' del
concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative
allo svolgimento dei lavori di stoccaggio, deve essere data
comunicazione tempestiva all'UNMIG competente.
5. L'UNMIG competente, conclusa positivamente l'istruttoria da
parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del
provvedimento di approvazione del nuovo programma lavori o di
proroga, puo' autorizzare le operazioni relative a modifiche
significative dei programmi di lavoro, nonche' le eventuali
operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva della
concessione.
6. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il
concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate,
dandone comunicazione all'UNMIG competente prima dell'inizio dei
lavori. Il concessionario e' responsabile nei confronti della
pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.