Art. 18.
Comunicazione di dati
1. Il concessionario trasmette al Ministero, ed all'UNMIG
competente, una relazione tecnica dettagliata sullo stato dei
giacimenti entro il 30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento
sulle condizioni del giacimento, sui programmi lavoro previsti per il
ciclo di stoccaggio successivo, sul programma delle eventuali
manutenzioni e degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori
elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare
una gestione coordinata e integrata delle capacita' di stoccaggio di
cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun
giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a
comunicare al Ministero ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali giacimenti
verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come
stoccaggi di base nel corso del ciclo di stoccaggio, comunicando
altresi' i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalita'
dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma
1, del decreto legislativo n. 164/00, nonche' i criteri e i dati
utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti
caratteristiche:
a) volumi di working gas;
b) indicazione del numero di giorni consecutivi di massima
portata erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso
del working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) caratteristiche tecniche nominali ed effettive degli impianti
associati.
3. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati tecnici
caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento
ai seguenti parametri:
a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale
durante il ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilita' di punta giornaliera e relativo andamento in
funzione dell'erogazione (curva di svaso);
e) andamento delle portate di iniezione in funzione del
riempimento (curva di invaso);
f) funzionalita', caratteristiche tecniche e situazione degli
impianti di stoccaggio.
4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali
sulle prestazioni attese per il successivo ciclo di stoccaggio con
riferimento a:
a) fase di iniezione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per
l'iniezione;
ii) potenza nominale ed effettiva delle centrali di
compressione;
iii) andamento delle portate di iniezione in funzione del
riempimento (curva di invaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di
trasporto e dagli impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
b) fase di erogazione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per
l'erogazione;
ii) portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali
di trattamento;
iii) disponibilita' di punta giornaliera e relativo andamento
in funzione dell'erogazione (curva di svaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di
trasporto e dagli impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni
significative in relazione a precedenti comunicazioni, oppure
derivino da valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi
di variabilita'.
6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero
ed all'UNMIG competente, entro il mese successivo all'esercizio, una
comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati
ed i loro relativi equivalenti energetici. Detta comunicazione e'
estesa ai dati sull'eventuale produzione residua di gas naturale.
Ogni altro dato previsto dalle disposizioni per la sicurezza degli
impianti e delle lavorazioni, di cui all'art. 17, e' comunicato
all'UNMIG competente.
7. I titolari forniscono altresi', entro il 30 giugno di ciascun
anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato
nel precedente ciclo di stoccaggio, indicando i valori di punta
massima in iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento,
con l'indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di
pressione statica di fondo al termine delle fasi di iniezione e di
erogazione.
8. Le comunicazioni previste nei precedenti commi del presente
articolo, trasmesse anche nella forma di documenti informatici,
sostituiscono a tutti gli effetti quelle richieste dagli articoli 4,
5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.