Art. 18.

                        Comunicazione di dati

  1.   Il   concessionario   trasmette  al  Ministero,  ed  all'UNMIG
competente,   una  relazione  tecnica  dettagliata  sullo  stato  dei
giacimenti  entro  il  30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento
sulle condizioni del giacimento, sui programmi lavoro previsti per il
ciclo   di  stoccaggio  successivo,  sul  programma  delle  eventuali
manutenzioni  e  degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori
elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.
  2.  I  titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare
una  gestione coordinata e integrata delle capacita' di stoccaggio di
cui  dispongono,  sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun
giacimento  in  funzione  delle  sue  caratteristiche  minerarie  e a
comunicare al Ministero ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  non  oltre  il  30 aprile  di  ciascun  anno,  quali giacimenti
verranno  utilizzati  prevalentemente  come stoccaggi di punta e come
stoccaggi  di  base  nel  corso  del ciclo di stoccaggio, comunicando
altresi'  i  criteri,  le  metodologie,  i  vincoli  e  le  modalita'
dell'ottimizzazione  di cui al presente articolo e all'art. 12, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  164/00, nonche' i criteri e i dati
utilizzati  per  tale  classificazione,  in  funzione  delle seguenti
caratteristiche:
    a) volumi di working gas;
    b) indicazione  del  numero  di  giorni  consecutivi  di  massima
portata  erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso
del working gas;
    c) meccanismo di produzione;
    d) caratteristiche  tecniche nominali ed effettive degli impianti
associati.
  3.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 comprende i dati tecnici
caratteristici  di  ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento
ai seguenti parametri:
    a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
    b) andamento  delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale
durante il ciclo effettuato;
    c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
    d) disponibilita'  di  punta  giornaliera e relativo andamento in
funzione dell'erogazione (curva di svaso);
    e) andamento   delle   portate   di  iniezione  in  funzione  del
riempimento (curva di invaso);
    f) funzionalita',  caratteristiche  tecniche  e  situazione degli
impianti di stoccaggio.
  4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali
sulle  prestazioni  attese  per il successivo ciclo di stoccaggio con
riferimento a:
    a) fase di iniezione:
      i) numero   di   pozzi   che   si  prevede  di  utilizzare  per
l'iniezione;
      ii)   potenza   nominale   ed   effettiva   delle  centrali  di
compressione;
      iii)  andamento  delle  portate  di  iniezione  in funzione del
riempimento (curva di invaso);
      iv) interventi di manutenzione programmata;
      v) eventuali  vincoli  per l'iniezione derivanti dai sistemi di
trasporto e dagli impianti;
      vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
    b) fase di erogazione:
      i) numero   di   pozzi   che   si  prevede  di  utilizzare  per
l'erogazione;
      ii)  portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali
di trattamento;
      iii)  disponibilita'  di punta giornaliera e relativo andamento
in funzione dell'erogazione (curva di svaso);
      iv) interventi di manutenzione programmata;
      v) eventuali  vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di
trasporto e dagli impianti;
      vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
  5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni
significative   in   relazione  a  precedenti  comunicazioni,  oppure
derivino  da  valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi
di variabilita'.
  6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero
ed  all'UNMIG competente, entro il mese successivo all'esercizio, una
comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati
ed  i  loro  relativi  equivalenti energetici. Detta comunicazione e'
estesa  ai  dati  sull'eventuale  produzione residua di gas naturale.
Ogni  altro  dato  previsto dalle disposizioni per la sicurezza degli
impianti  e  delle  lavorazioni,  di  cui  all'art. 17, e' comunicato
all'UNMIG competente.
  7.  I  titolari  forniscono altresi', entro il 30 giugno di ciascun
anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato
nel  precedente  ciclo  di  stoccaggio,  indicando  i valori di punta
massima  in  iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento,
con l'indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di
pressione  statica  di  fondo al termine delle fasi di iniezione e di
erogazione.
  8.  Le  comunicazioni  previste  nei  precedenti commi del presente
articolo,  trasmesse  anche  nella  forma  di  documenti informatici,
sostituiscono  a tutti gli effetti quelle richieste dagli articoli 4,
5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.