Art. 19.

         Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio

  1.  La  pressione  statica  di  fondo  non  deve superare il valore
fissato nel decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente
autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 8.
  Durante  la  fase  dinamica  di  iniezione di gas in giacimento, la
pressione   dinamica   puo',   limitatamente   alla  fase  finale  di
ricostituzione del giacimento e per brevi periodi, superare in misura
limitata  la  pressione  massima  prevista in condizioni statiche. In
tale   caso   il   concessionario  e'  tenuto  ad  inviare  all'UNMIG
competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la
pressione di iniezione registrata e la relativa modalita' di misura.
  2.  Il  titolare  della  concessione  di  stoccaggio, prima di dare
inizio   ad  eventuali  indagini  geologiche  e  geofisiche  ed  alle
perforazioni   deve   presentare   il  relativo  programma  all'UNMIG
competente.
  L'inizio  delle  suddette operazioni non puo' avere luogo prima che
l'UNMIG competente abbia espresso formale autorizzazione.
  3.  Al  solo  fine  di  ottenere la copertura sismica relativa alla
superficie della concessione di stoccaggio possono essere autorizzate
operazioni  relative  a  rilievi  geofisici  anche  in  aree  ad essa
adiacenti, ancorche' non coperte da titolo minerario.
  4.  Il  titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai
titolari  di  permessi  di  ricerca,  concessioni  di  coltivazione e
stoccaggio  finitimi,  per  riconosciuta  necessita' di esecuzione di
operazioni  relative  a  rilievi  geofisici,  autorizzati  dall'UNMIG
competente,  di  operare  nell'ambito  della propria concessione o la
sorvolino.
  5.   Il   concessionario  deve  consentire  la  posa  di  condotte,
autorizzate  dall'UNMIG  competente,  per il trasporto di idrocarburi
estratti nell'ambito di altri titoli minerari.
  6. L'UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno
essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e
6,  sentito  il  titolare della concessione di stoccaggio interessata
dalle  operazioni  stesse  per  la  definizione delle modalita' e dei
tempi degli interventi.
  7.  Il  concessionario,  nel  caso  in cui ravvisi la necessita' di
apportare  integrazioni  o  modifiche  al  progetto di stoccaggio, ne
informa  preventivamente  l'UNMIG  competente.  Nei  casi  rilevanti,
l'UNMIG  competente,  invita  il  concessionario  a produrre apposita
istanza al Ministero per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7.
  8.   Qualora,   nel   corso  della  vigenza  della  concessione  di
stoccaggio,  singoli  livelli  per  lo  stoccaggio non risultino piu'
tecnicamente   od   economicamente   esercibili,   il Ministero  puo'
autorizzare  il  concessionario a ridurre la capacita' di stoccaggio,
previa    presentazione   di   istanza.   L'istanza   e'   presentata
conformemente all'art. 12, comma 1.
  9.  Nel  caso  di  cui  al  comma  9,  fermo  restando l'obbligo di
ripristino  del  sito,  il  titolare della concessione puo', ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il
gas  producibile  dal  giacimento  nei termini indicati dal programma
autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
  10.   Il   concessionario  puo'  avvalersi  dell'opera  di  imprese
specializzate,  nel  rispetto  del  decreto legislativo n. 624/96, ai
fini  dell'esecuzione  di  lavori  nell'ambito  della  concessione di
stoccaggio.  Il  concessionario  e'  responsabile nei confronti della
pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.