Art. 19.
Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio
1. La pressione statica di fondo non deve superare il valore
fissato nel decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente
autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 8.
Durante la fase dinamica di iniezione di gas in giacimento, la
pressione dinamica puo', limitatamente alla fase finale di
ricostituzione del giacimento e per brevi periodi, superare in misura
limitata la pressione massima prevista in condizioni statiche. In
tale caso il concessionario e' tenuto ad inviare all'UNMIG
competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la
pressione di iniezione registrata e la relativa modalita' di misura.
2. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare
inizio ad eventuali indagini geologiche e geofisiche ed alle
perforazioni deve presentare il relativo programma all'UNMIG
competente.
L'inizio delle suddette operazioni non puo' avere luogo prima che
l'UNMIG competente abbia espresso formale autorizzazione.
3. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla
superficie della concessione di stoccaggio possono essere autorizzate
operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad essa
adiacenti, ancorche' non coperte da titolo minerario.
4. Il titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai
titolari di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e
stoccaggio finitimi, per riconosciuta necessita' di esecuzione di
operazioni relative a rilievi geofisici, autorizzati dall'UNMIG
competente, di operare nell'ambito della propria concessione o la
sorvolino.
5. Il concessionario deve consentire la posa di condotte,
autorizzate dall'UNMIG competente, per il trasporto di idrocarburi
estratti nell'ambito di altri titoli minerari.
6. L'UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno
essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e
6, sentito il titolare della concessione di stoccaggio interessata
dalle operazioni stesse per la definizione delle modalita' e dei
tempi degli interventi.
7. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessita' di
apportare integrazioni o modifiche al progetto di stoccaggio, ne
informa preventivamente l'UNMIG competente. Nei casi rilevanti,
l'UNMIG competente, invita il concessionario a produrre apposita
istanza al Ministero per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7.
8. Qualora, nel corso della vigenza della concessione di
stoccaggio, singoli livelli per lo stoccaggio non risultino piu'
tecnicamente od economicamente esercibili, il Ministero puo'
autorizzare il concessionario a ridurre la capacita' di stoccaggio,
previa presentazione di istanza. L'istanza e' presentata
conformemente all'art. 12, comma 1.
9. Nel caso di cui al comma 9, fermo restando l'obbligo di
ripristino del sito, il titolare della concessione puo', ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il
gas producibile dal giacimento nei termini indicati dal programma
autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
10. Il concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese
specializzate, nel rispetto del decreto legislativo n. 624/96, ai
fini dell'esecuzione di lavori nell'ambito della concessione di
stoccaggio. Il concessionario e' responsabile nei confronti della
pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.