Art. 20.

                 Pozzi di monitoraggio ed operativi

  1.  Il  titolare  della  concessione  di  stoccaggio, prima di dare
inizio ad ogni perforazione, presenta il relativo programma all'UNMIG
competente per l'autorizzazione.
  2.  Il  programma  indica  la  postazione  del  pozzo,  l'obiettivo
minerario,  la  profondita'  da  raggiungere,  il  profilo  previsto,
l'impianto  da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione,
le  attrezzature  contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di
perforazione, il costo preventivato per la realizzazione dell'opera.
  3. L'UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate
nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.
  4.  Ogni  pozzo  e'  individuato  mediante  un  toponimo  ricadente
nell'area  della  concessione seguito da un numero d'ordine. Nel caso
di   pozzi   off-shore   la   denominazione   e'  definita  con  nome
convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.
  5.  L'ubicazione dei pozzi e' effettuata con sistema ottico, ovvero
con  radiolocalizzazione,  o  con  altri metodi topografici similari,
trasmettendo all'UNMIG competente apposita documentazione redatta con
l'indicazione  del  metodo seguito. Ove l'UNMIG competente lo ritenga
opportuno,  puo' essere redatto il verbale di ubicazione dei pozzi in
presenza di funzionari dell'Ufficio.
  6.   I  pozzi  sono  contrassegnati  in  modo  da  renderne  sicura
l'individuazione sul campo.
  7. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare
trasmette   all'UNMIG  competente  il  profilo  geologico  del  foro,
corredato  dei  risultati  delle  diagrafie  effettuate  in  foro, da
grafici  e  notizie  relative  a  tutte  le operazioni eseguite ed ai
risultati  ottenuti,  inoltrandone  copia  su supporto informatico al
Ministero.
  8.  Quando  un  pozzo  non  sia  piu'  idoneo  all'esercizio  dello
stoccaggio,  il  concessionario procede tempestivamente alla chiusura
mineraria    chiedendo    l'autorizzazione    all'UNMIG   competente,
informandone  il  Ministero,  precisando il piano di sistemazione del
pozzo stesso e dell'area impegnata.
  9.  L'UNMIG  competente  puo'  impartire  istruzioni  in  merito al
programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.
  10.  Il  concessionario  redige  il rapporto tecnico della chiusura
mineraria  del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate e
lo  trasmette  all'UNMIG  competente,  inoltrandone copia su supporto
informatico al Ministero.
  11. Ove l'UNMIG competente lo ritenga necessario, puo' disporre che
venga  redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di
funzionari dell'Ufficio.
  12.  L'approfondimento  di un pozzo o la modifica e la perforazione
della  colonna nell'intento di effettuare operazioni di stoccaggio in
un  altro  livello  sono  autorizzati dall'UNMIG competente, al quale
deve essere sottoposto il programma delle operazioni.
  13.   Nell'esecuzione  dei  lavori  il  concessionario  osserva  le
prescrizioni che l'UNMIG competente ritiene opportuno apportare.