Art. 20.
Pozzi di monitoraggio ed operativi
1. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare
inizio ad ogni perforazione, presenta il relativo programma all'UNMIG
competente per l'autorizzazione.
2. Il programma indica la postazione del pozzo, l'obiettivo
minerario, la profondita' da raggiungere, il profilo previsto,
l'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione,
le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di
perforazione, il costo preventivato per la realizzazione dell'opera.
3. L'UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate
nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.
4. Ogni pozzo e' individuato mediante un toponimo ricadente
nell'area della concessione seguito da un numero d'ordine. Nel caso
di pozzi off-shore la denominazione e' definita con nome
convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.
5. L'ubicazione dei pozzi e' effettuata con sistema ottico, ovvero
con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari,
trasmettendo all'UNMIG competente apposita documentazione redatta con
l'indicazione del metodo seguito. Ove l'UNMIG competente lo ritenga
opportuno, puo' essere redatto il verbale di ubicazione dei pozzi in
presenza di funzionari dell'Ufficio.
6. I pozzi sono contrassegnati in modo da renderne sicura
l'individuazione sul campo.
7. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare
trasmette all'UNMIG competente il profilo geologico del foro,
corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da
grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai
risultati ottenuti, inoltrandone copia su supporto informatico al
Ministero.
8. Quando un pozzo non sia piu' idoneo all'esercizio dello
stoccaggio, il concessionario procede tempestivamente alla chiusura
mineraria chiedendo l'autorizzazione all'UNMIG competente,
informandone il Ministero, precisando il piano di sistemazione del
pozzo stesso e dell'area impegnata.
9. L'UNMIG competente puo' impartire istruzioni in merito al
programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.
10. Il concessionario redige il rapporto tecnico della chiusura
mineraria del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate e
lo trasmette all'UNMIG competente, inoltrandone copia su supporto
informatico al Ministero.
11. Ove l'UNMIG competente lo ritenga necessario, puo' disporre che
venga redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di
funzionari dell'Ufficio.
12. L'approfondimento di un pozzo o la modifica e la perforazione
della colonna nell'intento di effettuare operazioni di stoccaggio in
un altro livello sono autorizzati dall'UNMIG competente, al quale
deve essere sottoposto il programma delle operazioni.
13. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario osserva le
prescrizioni che l'UNMIG competente ritiene opportuno apportare.