Art. 21.

                          Pubblica utilita'

  1.  Le  opere  necessarie  allo  stoccaggio e quelle necessarie per
immettere  il  gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica
utilita'  a  tutti  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  327/01,  e  successive modifiche ed integrazioni, con
particolare  riferimento  a quelle introdotte con decreto legislativo
n. 330/2004.