Art. 21.
Pubblica utilita'
1. Le opere necessarie allo stoccaggio e quelle necessarie per
immettere il gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica
utilita' a tutti gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento a quelle introdotte con decreto legislativo
n. 330/2004.