Art. 30.

  Con  la  qualita'  di cappellano militare in servizio permanente e'
incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esuli dai compiti
relativi  al  servizio  dell'assistenza  spirituale alle Forze armate
dello Stato.
  Il  Ministro  per  la  difesa,  sentito  l'Ordinario militare, puo'
concedere  l'autorizzazione  ad accettare un incarico non retribuito,
che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.