Art. 20. Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianita' necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e' ridotto alla meta'. Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potra' in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.