Art. 20.

  Per  gli  impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore
della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina,
alle  dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
i  quali,  dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
non   abbiano   ancora   maturato   l'anzianita'  necessaria  per  il
collocamento  nei  rispettivi  ruoli aggiunti, il periodo di servizio
prescritto  dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7
aprile 1948, n. 262, e' ridotto alla meta'.
  Il  collocamento  nei  ruoli  aggiunti degli impiegati predetti non
potra'  in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei
mesi sopra indicati.