Art. 21.

  Nei  confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai
sensi  dell'articolo  5  del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e
quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto
dell'Ispettorato  stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio
prestato  nell'ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento
e' valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini
della  promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ยช classe o
segretario, di cui all'annessa tabella B.