Art. 21. Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento e' valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ยช classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.