Art. 22.

  Il  personale  gia'  appartenente all'Associazione nazionale per la
prevenzione    infortuni,    assunto    nei    corrispondenti   ruoli
dell'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  15 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione
della suddetta Associazione, puo' ottenere il riscatto per intero, al
soli  fini  del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle
dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento
nell'Ispettorato del lavoro.
  Il   riscatto  del  predetto  servizio,  che  si  intende  regolato
integralmente  dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte
degli  interessati,  nei  modi da stabilirsi nei decreti di riscatto,
delle  somme  percepite  all'atto dell'inquadramento nell'ispettorato
del  lavoro  a  titolo  di liquidazione di quiescenza per il servizio
reso alle dipendenze della soppressa Associazione.
  Il  riscatto  del  suddetto  servizio  puo' essere richiesto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
alle  condizioni  di  cui  ai  commi precedenti, anche dai dipendenti
dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal
servizio  con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, ovvero dalle loro
vedove  e  altri  aventi  diritto.  La liquidazione del contributo di
riscatto  e'  effettuata,  nei  casi  contemplati nel presente comma,
avendo  riguardo  allo  stipendio  vigente alla data di presentazione
della  domanda,  che  corrisponde  per  grado  o qualifica e relativa
anzianita'  a  quello  che  spettava  al  dipendente  all'atto  della
cessazione dal servizio.
  Alle  stesse  condizioni  e  secondo  le stesse norme stabilite nei
commi  precedenti,  e'  ammesso  il  riscatto per intero, ai fini del
trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile
d'impiego  quale  dirigente  unico  dei cessati Uffici provinciali di
collocamento  dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del
lavoro  ai  sensi  degli  articoli  1 e 3 del regio decreto 8 ottobre
1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi
dell'articolo  5  del  medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel
ruolo  della  carriera  di  concetto  dell'Ispettorato del lavoro, in
applicazione  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.