Art. 22. Il personale gia' appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, puo' ottenere il riscatto per intero, al soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro. Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione. Il riscatto del suddetto servizio puo' essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto e' effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianita' a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio. Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, e' ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.