Art. 23. Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Il collocamento nel ruolo predetto e' disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge. In corrispondenza alle unita' collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unita'.