Art. 23.

  Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
collocati  nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata
alla  presente  legge  e  assegnati  alla qualifica corrispondente al
coefficiente  di  stipendio  in  godimento,  conservando  a tutti gli
effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
  Il  collocamento  nel  ruolo predetto e' disposto previo parere del
Consiglio  di  amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  In  corrispondenza alle unita' collocate nel ruolo ad esaurimento a
norma  del  primo  comma  e  fino  alla loro cessazione dal servizio,
devono  essere  mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva,
di  cui  alla  annessa  tabella  C,  altrettanti  posti  di qualifica
corrispondente a quella rivestita dalle predette unita'.