Art. 24.

  I  posti  delle  qualifiche  iniziali  dei  singoli  ruoli organici
dell'Amministrazione  centrale  e  dell'ispettorato  del  lavoro, che
risultino  disponibili  dopo  che  siano  stati  indetti  i  concorsi
previsti  dagli  articoli  25 e 26 della presente legge, non potranno
essere  conferiti  mediante  pubblico  concorso  se non per il numero
eccedente  quello  complessivo  degli  impiegati  dei  relativi ruoli
aggiunti  di  cui  all'articolo  344 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della
categoria  corrispondente  che  alla  data  del  decreto  con  cui si
bandisce   il  concorso  non  abbiano  ancora  maturato  l'anzianita'
necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.
  Gli  impiegati  dei  ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e
dell'Ispettorato  del  lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  potranno  essere
inquadrati  nei  corrispondenti  ruoli  organici  di cui alle annesse
tabelle  A  e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto
della  domanda,  dopo  l'ultimo  impiegato  della  qualifica  stessa,
nell'ordine  in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti,
conservando  l'anzianita'  di  carriera  e  di qualifica a tutti, gli
effetti,  salvo  quanto  disposto  dal  successivo  comma quinto. Gli
inquadramenti  di  cui  sopra,  che risultino eccedenti il numero dei
posti  conferibili  ai  sensi  del  precedente  comma  primo, saranno
disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle
successive vacanze.
  Gli  impiegati  gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai
ruoli   aggiunti  della  carriera  esecutiva  e  della  carriera  del
personale  ausiliario,  i  quali  siano transitati nei corrispondenti
ruoli   organici   in   applicazione   dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero
a  seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi
entro  il  termine  indicato  nel  comma  precedente, l'inquadramento
eventualmente  piu'  favorevole  cui avrebbero avuto diritto ai sensi
del  comma  anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali
transitori o ruoli aggiunti.
  Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della
presente  legge  si  trovino in servizio per legittimo atto di nomina
presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e
che  successivamente  alla data stessa conseguano l'inquadramento nei
predetti   ruoli   aggiunti,   potranno   essere   inquadrati   nelle
corrispondenti   qualifiche  dei  ruoli  organici  con  le  modalita'
stabilite  al  secondo  comma  del  presente  articolo, decorrendo il
termine  per  la presentazione delle domande dalla data di compimento
dell'anzianita' utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.
  Il  personale  collocato  nei  ruoli  organici  della  carriera  di
concetto  e  della  carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del
presente  articolo  potra'  conseguire  la promozione rispettivamente
alle  qualifiche  di  ispettore e di archivista o equiparate soltanto
per  la  parte  dei  posti  disponibili  nelle  qualifiche stesse che
risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche
inferiori  che  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
gia'  appartengono  ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione
centrale e dell'Ispettorato del lavoro.
  La  disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le
promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.