Art. 25. Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la meta' dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.