Art. 25.

  Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, non oltre la meta'
dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica
iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo' essere conferita agli
impiegati  delle  rispettive  carriere  ausiliarie,  che alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge svolgano prevalentemente da
almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.