Art. 26.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
saranno  indetti  per  ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto,
esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi
per  l'assunzione  nelle  qualifiche  iniziali riservati al personale
utilizzato   per   lo   svolgimento   dei  compiti  connessi  con  la
assegnazione  degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data
non  posteriore al 1 luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della
massima  occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione
I.N.A.-Casa, nonche' al personale adibito da data non posteriore al 1
luglio  1961  all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del
Fondo   per  l'addestramento  professionale  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo  62  della  legge  29  aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni.
  Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la meta' dei posti
disponibili  in  ciascun  ruolo  all'epoca  dei bandi di concorso, si
osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di
eta',  per l'ammissione ai concorsi medesimi e' pero' elevato ad anni
45.
  Il  personale  di  cui  al  primo comma che non presenti domanda di
partecipazione  ai  concorsi  predetti  o che non sia in possesso dei
requisiti  prescritti per l'ammissione agli stessi sara' mantenuto in
servizio  con  il  rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal
decreto  legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di
eta',  con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di
cui   alla  tabella  C  annessa  al  decreto  medesimo.  Il  relativo
provvedimento ministeriale sara' adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  Per  il  collocamento  nella categoria di concetto, nella categoria
d'ordine  e  in  quella  subalterna e' richiesto, rispettivamente, il
possesso  del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado,  il  diploma  di  istituto  di  istruzione secondaria di primo
grado, la licenza elementare.
  L'ordine  di  posizione  del personale in ciascuna delle qualifiche
iniziali  delle  categorie a contratto sara' determinato in relazione
alle  disposizioni  di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  Al  concorso  per  l'assunzione  nella qualifica iniziale del ruolo
della  carriera  di  concetto del personale degli Uffici del lavoro e
della  massima  occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi
ai  sensi  dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli
impiegati  del  ruolo  della carriera esecutiva degli Uffici medesimi
provvisti  di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado.