Art. 27.

  In  sede  di prima applicazione della presente legge, i consiglieri
di  2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori
di  concorsi  riservati  a  laureati  in  matematica  finanziaria  ed
attuariale,  o  in  scienze  statistiche  ed attuariali, o in scienze
matematiche,  o  in  matematica  e fisica, conseguono la qualifica di
statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella
A  conservando ad ogni effetto l'anzianita' maturata nelle qualifiche
di provenienza.