Art. 28.

  Nella  prima  attuazione  della  presente  legge e comunque per non
oltre  un  triennio  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge
medesima,  i  periodi  di anzianita' per le promozioni per scrutinio,
per  merito  comparativo  o  per merito assoluto, per le promozioni a
scelta,  nonche'  per le promozioni mediante esami, fissati dal testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  sono ridotti di un terzo, nei confronti degli
impiegati  inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e
D.