Art. 28. Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianita' per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonche' per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.