Art. 31. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica sui proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.