Art. 31.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge sara'
provveduto,  con decreto del Presidente della Repubblica sui proposta
dei  Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria
e  per  il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla
ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale
assegnato  al  Ministero  dell'industria  e  del commercio in base al
decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.