Art. 32.

  All'onere  di  lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione
della   presente   legge   nell'esercizio   finanziario  1961-62,  si
provvedera',  a  carico  del capitolo di parte ordinaria relativo al:
"Fondo  destinato  a  far  fronte ad oneri derivanti da provvedimenti
legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti  alle  variazioni  di  bilancio,  occorrenti per l'attuazione
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1961

                               GRONCHI

                                              FANFANI SULLO - GONELLA
                                                    - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA