Art. 13. 
 
  Il limite di impegno relativo  alla  spesa  in  annualita'  per  la
concessione dei contributi trentacinquennali di  cui  all'articolo  4
della presente legge sara' determinato con la legge di  bilancio  del
Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1961-62
al 1970-71 compreso, per il primo dei  quali  verra'  iscritta  nello
stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire  350
milioni. 
  All'onere  derivante   dall'applicazione   della   presente   legge
nell'esercizio finanziario 1961-62 si fara' fronte con una quota  dei
maggiori proventi delle modifiche al regime tributario dei  contratti
di appalto o delle concessioni  di  pubblico  servizio  agli  effetti
delle imposte di registro. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 aprile 1962 
 
                               GRONCHI 
 
 
                                       FANFANI - SULLO - TAVIANI - 
                                       LA MALFA - TREMELLONI - 
                                       TRABUCCHI 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO