Art. 13. Il limite di impegno relativo alla spesa in annualita' per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della presente legge sara' determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 compreso, per il primo dei quali verra' iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 350 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si fara' fronte con una quota dei maggiori proventi delle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto o delle concessioni di pubblico servizio agli effetti delle imposte di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO