Art. 26. 
 
  Per l'esercizio della vigilanza  commessa  alla  Corte  debbono  le
varie amministrazioni trasmetterle  l'elenco  delle  cauzioni  dovute
dagli  agenti  dello  Stato,  come  pure  l'elenco  degli   uffiziali
sindacatori che debbono  invigilare  gli  altri  non  tenuti  a  dare
cauzione.