Art. 15. Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, ad accertamenti sanitari, nonche' alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi. L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorita' sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.