Art. 15.

  Le  persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso
l'imbottigliamento,   debbono   essere,   almeno  una  volta  l'anno,
sottoposte,   da  parte  dell'ufficiale  sanitario,  ad  accertamenti
sanitari,  nonche'  alla  vaccinazione  contro  le  febbri  tifoidi e
paratifoidi.
  L'onere  di  tali  accertamenti grava sul conduttore della fabbrica
che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla
ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
  I   conduttori   delle   fabbriche  hanno  l'obbligo,  inoltre,  di
denunciare  tempestivamente  all'Autorita' sanitaria locale qualsiasi
caso  accertato  o  sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni
della  cute  e  delle mucose verificatosi tra le persone addette alla
lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.