Art. 16. Trasformazione delle scuole attuali A partire dal 1 ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformita' al nuovo ordinamento. Da tale data avra' inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonche' le corrispondenti classi delle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503. I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1 ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalita' di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrera' i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati. Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori. Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalita', le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.