Art. 16.
                 Trasformazione delle scuole attuali

  A  partire  dal  1  ottobre  1963, le preesistenti scuole medie, le
scuole  secondarie  di  avviamento  professionale e ogni altra scuola
secondaria  di  primo  grado  sono  trasformate  in  scuole  medie in
conformita' al nuovo ordinamento.
  Da  tale  data avra' inizio il funzionamento della prima classe, e,
negli  anni  successivi,  della  seconda  e  terza  classe  e saranno
soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti
secondo  il  precedente ordinamento, nonche' le corrispondenti classi
delle  scuole  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 172 del regio
decreto  5  febbraio  1928, n. 577, e al decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.
  I  corsi  secondari  inferiori  delle scuole d'arte, degli istituti
d'arte  e dei conservatori di musica a datare dal 1 ottobre 1963 sono
trasformati  in  scuole  medie  secondo  le modalita' di cui al comma
precedente,  con  decreto del Ministro per la pubblica istruzione che
ne  integrera'  i  programmi, gli orari di insegnamento e le prove di
esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati.
  Le  scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori
delle rispettive scuole, istituti o conservatori.
  Sono  trasformate  in  scuole  medie, con le predette modalita', le
scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi
e  gli  orari  di  tali  scuole  verranno determinati con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze
degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.