Art. 17.
                Inquadramento del personale di ruolo

  Il   personale   di   ruolo,   direttivo,   insegnante,  insegnante
tecnico-pratico  e  non insegnante, delle attuali scuole medie, delle
scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di
primo  grado  e  dei  trienni  inferiori  degli  istituti  d'arte  e'
collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad
ogni  eletto,  le  posizioni  di  carriera  acquisite  nel  ruolo  di
provenienza.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  sin proposta del
Ministro  per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  sara'  regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a
quelli  della  scuola media, e si provvedera' all'inquadramento degli
insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.