Art. 17. Inquadramento del personale di ruolo Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte e' collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni eletto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza. Con decreto del Presidente della Repubblica, sin proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media, e si provvedera' all'inquadramento degli insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.