Art. 18.
Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  sara'  regolato  il passaggio degli insegnanti di scuole
secondarie  di  primo  grado di materie non previste nei programmi di
insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a
quelli di altra scuola secondaria.
  Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilita' a
norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei
programmi  della scuola media, sara' consentito il passaggio ad altro
insegnamento,  sempreche'  abbiano  la  relativa  abilitazione  o  la
conseguano  nel  termine  che  sara'  stabilito nel decreto di cui al
primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento
e'  consentito  anche  quando  l'abilitazione  posseduta o conseguita
comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.