Art. 18. Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria. Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilita' a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sara' consentito il passaggio ad altro insegnamento, sempreche' abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sara' stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento e' consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.