Art. 19.
Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento

  Il  personale  non  insegnante  che  alla data di entrata in vigore
della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie
di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:
    a)  nei  corrispondenti  ruoli  organici  della scuola media, ove
risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale
tenuta  a  fornire  il  personale di segreteria ed ausiliario a sensi
delle norme vigenti;
    b)  nei  corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si
tratti  di  personale  non  di  ruolo,  a carico dell'Amministrazione
comunale,   che   abbia   maturato   o  maturi  nella  scuola,  anche
successivamente   al   1   ottobre  1963,  l'anzianita'  di  servizio
prescritta  dall'articolo  344  del testo unico approvato con decreto
del   Presidente   della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per
l'inquadramento.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
il tesoro, sara' regolato il collocamento del personale anzidetto nei
ruoli organici o nei ruoli aggiunti.