Art. 19. Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato: a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti; b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1 ottobre 1963, l'anzianita' di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.