Art. 20. Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 16 nonche' per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato articolo 16.