Art. 22.
                         Classi sperimentali

  Gli  alunni  iscritti  nelle  classi  sperimentali  di scuola media
unificata  istituite  dal  Ministero della pubblica istruzione presso
scuole   medie   o   di  avviamento  proseguono  gli  studi  a  norma
dell'articolo  16 della presente legge; le promozioni e la licenza da
essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti.
  L'accesso  alle  scuole e agli istituti di istruzione secondaria di
secondo  grado  degli  alunni  di cui al precedente comma e' regolato
secondo  il  disposto  del  quarto  e del quinto comma del precedente
articolo 6.
  Il  Ministro  per la pubblica istruzione disporra' l'organizzazione
di  corsi  di  latino  che mettano i predetti alunni in condizione di
poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi.
  Gli  alunni  che  abbiano  superato  gli  esami finali della ottava
classe  di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5
febbraio  1928,  n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica
14  giugno  1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti
secondari  di  secondo  grado  sulla  base delle norme attualmente in
vigore   per  gli  alunni  provenienti  dalle  scuole  di  avviamento
professionale, per i quali nulla e' innovato.