Art. 22. Classi sperimentali Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a norma dell'articolo 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti. L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni di cui al precedente comma e' regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma del precedente articolo 6. Il Ministro per la pubblica istruzione disporra' l'organizzazione di corsi di latino che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi. Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla e' innovato.