Art. 29.

  Chiunque  commerci  o  trasporti i minerali di cui all'articolo 197
del  trattato  istitutivo  della.  C.E.E.A.  approvato  con  legge 14
ottobre  1957,  n.  1203,  senza,  autorizzazione  del  Ministro  per
l'industria, e per il commercio e' punito con la pena dell'ammenda da
lire 500.000 a lire 1.000.000.
  Chiunque  commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze,
materie  radiattive, materie fissili speciali e' punito con l'arresto
da  uno  a  due  anni  e  con  l'ammenda  da lire 2 milioni a lire 10
milioni.
  Alle stesse pene soggiace l'acquirente.